la ragazza da 17 anni in coma irreversibile
Eluana, ricorso inammissibile
stop all'alimentazione
La Cassazione autorizza i medici a sospendere le cure. Si riapre il dibattito sull'eutanasia
13-11-2008 | Cronaca | Elisa Trincia

ROMA - Eluana potrà morire. E' questa la decisione della Corte di Cassazione che autorizza i medici a sospedere l'alimentazione alla donna in coma irreversibile da 17 anni. La Suprema Corte ha accolto la richiesta del procuratore generale che chiedeva l'inammissibilità del ricorso della Procura di Milano che, già nel luglio scorso, aveva autorizzato la sospensione dell'alimentazione e dell'idratazione artificiale a Eluana.
Le reazioni. La sentenza della Cassazione riaccende immediatamente il dibattito in merito alla questione dell'eutanasia. «È la conferma che viviamo in uno stato di diritto», ha commentato il
padre di Eluana appena conosciuta la decisione delle Corte di
Cassazione. Per il sottosegretario all'Interno Alfredo Mantovano "una parte della magistratura rifiuta la tutela della vita umana, privilegia forme più o meno velate di eutanasia e di omicidio del consenziente, impone questa sua opzione al Paese, violando le leggi in vigore». Per Luca Volontè, dell'Udc la Cassazione «autorizza il primo omicidio di Stato in nome del popolo italiano». Mina Welby, la moglie di Piergiorgio, si sente invece vicina al padre di Eluana. «Oggi finisce il suo lutto». Maria Antonietta Coscioni, deputata radicale, co-presidente dell'associazione Luca Coscioni, che si congratula per la pronuncia della Cassazione: «I giudici hanno dimostrato di essere in sintonia con la maggioranza del paese, se è vero che oltre l'80 per cento degli interpellati sostiene che è favorevole alla richiesta di interruzione di cure, quando si presentano casi come quelli di Eluana».
La storia. Eluana, il 18 gennaio 1992, rimane coinvolta in un incidente stradale e da quel giorno è in stato vegetativo permanente. Alimentata da un sondino la ragazza, all'epoca 20enne, entra in uno stato di non coscienza a causa della corteccia cerebrale narcotizzata. Dal 1997 il padre, Beppino Englaro, diventa il suo tutore e comincia la lotta nei tribunali per essere autorizzato a sospendere l'idratazione e l'alimentazione aritificiale a sua figlia. Eluana, dopo questa decisione, lascerà presto le suore che l'accudiscono dal 1994 e
sarà trasportata in una clinica per le ultime ore di vita. Accanto a
lei ci sarà un medico e, come sempre, suo padre.
Le sentenze precedenti. La prima sentenza è del tribunale di Lecco che, nel 1999, respinge la richiesta di fermare l'alimentazione. Nel 2003, l'istanza viene ripresentata e nuovamete respinta sia dal Tribunale di Lecco sia dalla Corte d'Appello di Milano. Nel 2005 anche la Cassazione boccia il ricorso di Englaro ma il 16 ottobre 2007, la Suprema Corte rimanda la decisione alla Corte d'Appello di Milano, sostenendo che il giudice può, su istanza del tutore, autorizzare la sospensione in presenza di due circostanze: la condizione di stato vegetativo permanente irreversibile e l'accertamento, sulla base di elementi del vissuto del paziente, che questi, se cosciente, non avrebbe prestato il consenso alla prosecuzione delle cure.
Il 9 luglio i giudici milanesi riconoscono la sussistenza di entrambe le condizioni e accolgono la richiesta di Beppino Englaro. Il primo agosto però la Procura Generale ricorre in Cassazione contro questo verdetto e, a settembre, chiede la sospensione dell'esecutivita' della sentenza. L'8 ottobre, i giudici civili di Milano pronunciano una sentenza di «non luogo a provvedere» sulla richiesta avanzata dalla Procura Generale di sospendere l'esecuzione della decisione che autorizzava la fine delle cure. I giudici non ravvisano le esigenze di urgenza che giustificherebbero la sospensione dell'esecutivita' della sentenza. Lo stesso giorno la Corte Costituzionale dichiara inammissibili i ricorsi presentati dalla Camera e dal Senato contro la sentenza della Cassazione e il decreto della Corte d'Appello di Milano. Ieri, l'ultima tappa, forse la piu' importante, con l'udienza davanti alle sezioni unite dell'ultimo organo di giudizio. Per il Procuratore Generale, il ricorso della Procura di Milano, firmato da Maria Antonietta Pezza, è «inammissibile».
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